Malattia, cambia il certificato: Petacchi (Inas Cisl): “Ora può coprire anche il giorno prima della visita”

Malattia, cambia il certificato: Petacchi (Inas Cisl)

PISA, 30 SETTEMBRE 2026 – Una giornata di malattia non rischierà più di rimanere “scoperta” soltanto perché il medico non è riuscito a visitare il lavoratore nello stesso giorno. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS introduce una novità importante nella certificazione della malattia: anche in caso di visita ambulatoriale il medico può indicare come inizio della malattia il giorno precedente, entro il limite massimo di 24 ore.

Una possibilità che in precedenza era riconosciuta soltanto in caso di visita domiciliare. Le nuove disposizioni equiparano quindi, sotto questo aspetto, la visita nello studio del medico a quella effettuata a domicilio.

Ma come funziona concretamente? E cosa deve fare il lavoratore per non rischiare di perdere la copertura del primo giorno di assenza? Ne abbiamo parlato con Tommaso Petacchi, responsabile INAS CISL.

Qual’è la principale novità introdotta dall’INPS?

“La novità riguarda la possibilità di riconoscere la malattia a partire dal giorno precedente rispetto a quello in cui viene effettuata la visita medica. Prima questa possibilità era prevista esclusivamente in caso di visita domiciliare. Adesso viene estesa anche alla visita effettuata in ambulatorio”.

Facciamo un esempio concreto: se un lavoratore sta male oggi ma il medico può visitarlo soltanto domani, cosa succede?

“Il certificato rilasciato domani potrà indicare come decorrenza della malattia anche la giornata di oggi. In questo modo il lavoratore può avere riconosciuto anche il primo giorno di assenza, pur essendo stato visitato il giorno successivo”.

È una retrodatazione automatica?

“No. È necessario che nel certificato venga indicata espressamente la data di inizio della malattia. Il medico deve compilare l’apposito campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, riportando la data del giorno precedente”.

Quanto si può retrodatare il certificato?

“Il limite resta molto preciso: si può tornare indietro di un solo giorno. La retrodatazione, quindi, non può superare le 24 ore rispetto alla data in cui viene effettuata la visita e rilasciato il certificato”.

La regola vale anche se il giorno precedente è un sabato, una domenica o un festivo?

“No. Questa è un’eccezione importante da conoscere. Se il giorno precedente coincide con il sabato, la domenica o con una festività infrasettimanale, questa possibilità non si applica. In quelle giornate il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, quella che comunemente viene ancora chiamata guardia medica”.

Perché è stata introdotta questa modifica?

“L’obiettivo è anche quello di consentire una gestione più flessibile degli appuntamenti negli studi dei medici di medicina generale. Se una persona accusa i sintomi ma non riesce a essere visitata immediatamente, il medico può fissare la visita per il giorno successivo senza che questo comporti necessariamente la perdita della copertura del primo giorno”.

Cosa cambia, quindi, nella vita quotidiana di un lavoratore?

“È una semplificazione importante. Il lavoratore che si ammala e non riesce ad avere immediatamente un appuntamento con il proprio medico ha una tutela in più. Naturalmente bisogna rispettare le condizioni previste e ricordare che stiamo parlando di una retrodatazione limitata esclusivamente al giorno precedente”.

La misura, concordata con il Ministero del Lavoro, punta dunque a conciliare due esigenze: garantire la tutela previdenziale del lavoratore e alleggerire la pressione sugli studi dei medici di famiglia, evitando che la necessità di ottenere il certificato nella stessa giornata dell’assenza provochi un afflusso difficilmente gestibile